STATUTO

Art. 1 – tipologia e sede

  1. a) L’Associazione di promozione sociale denominata “SENZA FRONTIERE”, opera nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice civile e della normativa vigente in materia.
  2. b) La sede legale è fissata in Vicenza Presso il Centro Civico di Via Thaon di Revel, 44, e la sede operativa presso il Centro Sociale di San Lazzaro in Vicenza sito in Viale San Lazzaro, 112.

Art. 2 –  caratteristiche

  1. a) L’Associazione è aperta a tutte le persone volonterose ispirate ai principi della fratellanza, della solidarietà e dei valori umani, ed è apartitica e aconfessionale.
  2. b) L’Associazione, e quanti ad essa aderiscono, non persegue finalità di lucro, né speculative, né sindacali, né partitiche; l’attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, rientra tra quelle di promozione sociale (Legge 383/2000).

c)I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

Art. 3 – scopi e finalità

  1. a) Scopi essenziali di tutti i soci sono la solidarietà sociale, l’amicizia fraterna, lo scambio di aiuti morali e materiali e lo svolgere una esperienza di vita associativa.
  2. b) Le finalità che l’Associazione si propone sono:
  • riscoprire il senso della solidarietà reciproca e contribuire a sviluppare una società fondata sui valori “umani”;
  • rimuovere, per quanto possibile, forme di emarginazione nell’ambito comunitario;
  • promuovere e suscitare un’azione di volontariato attraverso la gestione di centri diurni e sociali, intesi come luoghi dove portare e dare agli altri la gioia della presenza umana, anche secondo quanto previsto dalla legge 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
  1. c) L’Azione della Associazione si svolgerà attraverso:
  • la creazione di momenti ricreativi, culturali e assistenziali, aperti a chiunque ne voglia usufruire;
  • la promozione, per quanto possibile, di servizi di concreto aiuto morale, sociale, materiale, sempre nello spirito del vero volontariato;
  • la realizzazione di iniziative sociali da svolgersi sia in città che fuori città;
  • la gestione ordinaria di servizi sociali, incluso il bar all’interno della sede operativa;
  • degli spazi ove l’Associazione svolga, anche occasionalmente,la propria attività,
  • la gestione e/o la manutenzione di parchi o luoghi rivolti e/o destinati alla collettività, etc.;
  • la realizzazione inoltre, di ogni altra attività ritenuta utile al sostegno morale, fisico e sociale.

Art. 4 – Soci  Ammissione – tipologia – diritti/doveri – recesso/esclusione

  1. Sono ammessi alla Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e siano motivate dal senso di solidarietà e da una condotta improntata allo spirito del volontariato nonché accettino lo Statuto vigente.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Il richiedente nella domanda di ammissione da rivolgersi al Consiglio Direttivo in  forma scritta, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. Il diniego di ammissione va motivato e comunicato in forma scritta al richiedente.
  3. Vi sono quattro categorie di soci:
  • fondatori (coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e firmato il relativo atto costitutivo)
  • ordinari (coloro che sono stati ammessi alla Associazione possedendone i requisiti, e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
  • sostenitori (coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, con beni materiali o finanziariamente);
  • benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti e ritenuti tali dalla Associazione);
  1. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
  2. La quota associativa è intrasmissibile.
  3. I Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ovvero di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  4. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività della Associazione.
  5. I Soci devono prestare la propria attività nella Associazione, rispettare lo Statuto vigente e l’eventuale regolamento interno.
  6. I Soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale.
  7. Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo entro il 30 Novembre di ciascun anno; gli effetti del recesso decorrono dall’anno successivo a quello di comunicazione dal recesso.
  8. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto (e dell’eventuale regolamento interno) e comunque che tiene condotta contraria alla lealtà, probità e rettitudine o agli scopi e/o finalità dell’Associazione o non paga la quota sociale nonostante l’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo, può essere sanzionato dall’ Associazione con provvedimenti disciplinari quali l’avvertimento, la censura e l’esclusione. Tali misure sono deliberate dalla Consiglio Direttivo, sentite le eventuali giustificazioni dell’interessato.

Avverso tali sanzioni, che vanno comunicate per iscritto, l’interessato può ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento alla Assemblea dei soci la quale  deve decidere entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Avverso la decisione della Assemblea dei soci è poi ammesso, da parte del socio sanzionato, l’eventuale ricorso al Giudice Ordinario.

Art. 5 – risorse economiche

  1. Le risorse economiche della Associazione sono costituite da:
  • quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea.
  • quote contributive, fissate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea;
  • contributi versati volontariamente da Soci Sostenitori;
  • proventi residuati da manifestazioni ed attività promosse e gestite, direttamente o indirettamente dall’Associazione;
  • eredità, donazioni e lasciti, nonché relativi introiti;
  • contributi da Enti Pubblici (statali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e parastatali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi dell’art. 5 della legge 460/97 e della legge n. 383/2000;
  1. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,durante la vita della Associazione. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal vigente Statuto.

Art. 6 – organi sociali

  1. Gli organi sociali sono:
  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Collegio Revisori dei conti;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 – Collegio dei revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo economico e finanziario dell’Associazione.

I suoi compiti sono:

  • vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
  • certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni un rendiconto annuale della Assemblea ordinaria;
  • partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dalla Assemblea ordinaria per un triennio. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

I membri del collegio devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza e preferibilmente tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili.

Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica.

Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio.

Art. 8 – Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano della Associazione ed è composto da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale;
  2. L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno dal Presidente della Associazione entro il 31 Marzo mediante avviso scritto (anche a mezzo telefax o E Mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori nonché il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o del Consiglio Direttivo.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, questa per i soli casi di modifica dello Statuto o scioglimento della Associazione.
  5. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ di soci (o di altra maggioranza comunque qualificata) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie ’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. Per queste assemblee non possono essere previste seconde convocazioni.
  6. Le deleghe vanno conferite per iscritto e devono contenere le generalità del delegato e del delegante.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese,tranne per quelle riguardanti le persone e la qualità delle stesse, le elezioni alle cariche sociali o qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno.
  8. L’Assemblea deve:
  9. approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
  10. fissare l’importo della quota sociale annuale;
  11. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  12. approvare eventuale regolamento interno;
  13. eleggere il Presidente, e i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  14. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  1. Le discussioni e deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in sua assenza, da persona nominata dall’Assemblea. Il verbale va sottoscritto dal Presidente dal Segretario e dagli eventuali scrutatori, se nominati dall’Assemblea. In caso di impedimento del Presidente l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o,in alternativa, da altro socio eletto dall’Assemblea all’inizio dei lavori.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare e di trarre copia, a proprie spese, del verbale. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ dei soci (o di altra maggioranza comunque qualificata) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. Per queste assemblee non possono essere previste seconde convocazioni.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 5 (cinque) soci, tutti eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. A parità di voti prevale il più anziano di età. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.
    Viene convocato dal Presidente o da almeno tre componenti.
    Decadono dalla carica quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio.
  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta alla stessa il rapporto annuale sull’attività della Associazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo; provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini associativi, secondo gli indirizzi espressi dall’Assemblea dei soci; propone all’Assemblea la quota annuale di iscrizione; delibera sulle domande di ammissione ed irroga le sanzioni disciplinari.
  4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da altro Consigliere, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, eventualmente, dal sostituto.

Art. 10 – Presidente e Vice Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria; cura l’esecuzione delle delibere.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito da un Vice Presidente.

Art. 11 – Segretario

  1. Il Segretario collabora con il Presidente per la predisposizione e la esecuzione degli atti amministrativi e contabili approvati dal Consiglio Direttivo.
  2. Provvede, in particolare, alla tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Bilancio

  1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ciascun anno.
  2. Il conto consuntivo indica tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno solare; il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l’esercizio annuale
  3. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea con la maggioranza prevista dal presente Statuto, previo deposito presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea.
  4. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 Giugno dell’anno successivo cui si riferisce.

Art. 13 – scioglimento e devoluzione del patrimonio 

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea in sede straordinaria, con le modalità di cui al precedente articolo n. 8.
  2. In tale ipotesi, il patrimonio – dopo la liquidazione – sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 14 – Disposizioni finali e varie 

  1. Tutte le prestazioni fornite dai soci a qualsiasi titolo sono e devono ritenersi gratuite, anche secondo quanto previsto dalla legge 383/00 sul volontariato.
  2. E’ ammesso il rimborso ai soci di eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. La durata della Associazione è illimitata.
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.